TRASPORTO BAGAGLI
Per ogni passeggero è ammesso il trasporto gratuito di una valigia o altro collo di dimensioni massime cm. 50x40x20. Per ogni passeggero va corrisposto un biglietto ogni due bagagli di dimensioni massime 85x45x25. E’ consentito previo pagamento della tariffa bagaglio per ciascun collo, il trasporto sci, strumenti musicali di dimensioni superiori di cm. 50x40x20 ed attrezzature per caccia e pesca purché non pericolose e contenute in apposite custodie. Non è richiesto il pagamento della tariffa bagaglio qualora il titolo di viaggio riferito al passeggero indichi la dicitura “compreso bagaglio”. TRASPORTO BICICLETTE Previo pagamento del biglietto-passeggeri riguardante la tratta interessata, è ammesso il trasporto di biciclette, con un massimo di due per autobus e salvo disponibilità determinata dal capo movimento in servizio, o dal conducente del mezzo. Gli eventuali danni provocati dalle biciclette agli altri bagagli sono a carico del proprietario delle stesse, ovvero della persona in possesso del titolo di viaggio all’uopo emesso. Nei servizi a prenotazione il trasporto delle biciclette dovrà essere concordato con la Direzione al momento dell’acquisto del titolo di viaggio. NORMATIVA APPLICABILE Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto oggetti ingombranti, sudici o pericolosi. Tutte le cose che rimangono nel possesso del passeggero restano sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia e risponde altresì dei danni che le stesse dovessero eventualmente recare alle persone o all’autobus. ATVO risponde di tali cose soltanto se rimangono danneggiate o distrutte e vanno disperse durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile. Le cose che vengono trasportate negli appositi vani bagaglio, per le quali è stato corrisposto il regolare biglietto, sono soggette a responsabilità del vettore nei limiti della legge 22.08.1985 n. 450. La possibilità di risarcimento sarà effettuata nella misura di quanto previsto dalla normativa sui trasporti a mezzo autobus ad uso pubblico, e non potrà essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo e aereo, e cioè la limitazione della responsabilità nel risarcimento del danno entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore e comunque entro euro 103,29 per ciascuna unità di carico. Agli effetti della responsabilità ATVO non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli, quali numerario, carte valori, oggetti d’arte o di antichità, oggetti preziosi od assimilabili. TRASPORTO ANIMALI E’ ammesso il trasporto gratuito di animali domestici di piccola taglia se contenuti negli appositi cestini e custoditi dai proprietari. In ogni caso devono essere tenuti in braccio, senza arrecare disturbo agli altri viaggiatori. Tutti i cani devono essere muniti di museruola e guinzaglio. Il trasporto di cani di media e grande taglia è assoggettato al pagamento della tariffa biglietto intero e comunque non possono essere occupati posti a sedere né occupare spazi dedicati allo scorrimento quali corridoi e vie di fuga. E’ consentito il trasporto gratuito dei cani guida per l’accompagnamento dei non vedenti o non udenti. In ogni caso unici soggetti responsabili dell’animale sono il proprietario o chi ne ha la custodia. ESENZIONI Sono esenti dal pagamento della tariffa sui trasporti pubblici locali:
i cani guida che accompagni un passeggero non vedente o non udente, munito quest’ultimo di tessera di riconoscimento attestante l’invalidità;
carrozzine del tipo utilizzato da persona impossibilitata alla deambulazione e del tipo per bambini;
l’accompagnatore che assiste il titolare di abbonamento mensile ATVO e tessera rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia “fasce deboli”, purché su quest’ultima sia espressamente previsto l’accompagnatore. L’esenzione è prevista solo in presenza del soggetto accompagnato;
l’accompagnatore che assiste il titolare di tessera “fasce deboli” rilasciata da altro Ente Pubblico (Stato, Regione, Provincia, Città Metropolitana) anche se residente fuori ambito della Regione Veneto e in possesso di biglietto a tariffa ordinaria, se sulle citate tessere è espressamente previsto l’accompagnatore, quest’ultimo può viaggiare gratuitamente ritenendosi assolto il pagamento con il titolo di viaggio corrisposto dal titolare della tessera. L’esenzione è prevista solo in presenza del soggetto accompagnato;
gli Agenti e gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo degli Agenti di Custodia, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Capitanerie di Porto, i Vigili del Fuoco, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto. Dall’esenzione sono esclusi gli allievi delle Scuole e Accademie di formazione che non abbiano già acquisito le qualifica. Gli appartenenti Corpi di Polizia Locale hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto nell’ambito del territorio di competenza. Il riconoscimento dell’appartenenza al Corpo avverrà per il tramite della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.
BAMBINI Sono esenti dal pagamento della tariffa sui trasporti pubblici locali, i minori fino al compimento dei quattro anni di età.